Import-export Cina: riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato e di gestione classificata delle imprese in Cina
E’ stata pubblicata, nei giorni scorsi, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la decisione del Comitato misto di cooperazione doganale – CMDC (istituito a norma dell’accordo di cooperazione e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese), firmata a Pechino il 16 maggio 2014 (2014/772/UE), che riguarda “il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell’Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese”.
Unione europea e Cina sono impegnate a rafforzare la cooperazione doganale fra loro, al fine di agevolare gli scambi e semplificare i requisiti e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci.
Il programma di operatore economico autorizzato (“programma AEO”) nell’Unione europea e le misure del programma di gestione classificata delle imprese in Cina (“programma MCME”) costituiscono iniziative in materia di sicurezza e di semplificazione nella catena di approvvigionamento internazionale delle merci e la predetta decisione ha riconosciuto tali programmi come compatibili e conducenti a risultati equivalenti. Tale riconoscimento è sicuramente una componente essenziale del quadro strategico per la cooperazione doganale tra l’Unione europea e la Cina.
Lo status di “operatore economico autorizzato” certifica una situazione di affidabilità specifica di un particolare soggetto nei confronti delle autorità doganali. Tale certificazione può essere riconosciuta agli operatori economici ed ai loro partner commerciali che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale, ossia: produttori, agli esportatori, agli speditori/imprese di spedizione, ai depositari, agli agenti doganali, ai vettori, agli importatori. Figure che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento. Sono evidenti i vantaggi che ne conseguono nei rapporti commerciali (riduzione dei controlli, semplificazioni doganali, acquisizione di uno status di affidabilità, ecc.).
La normativa sull’AEO è entrata in vigore nel gennaio 2008. L’obiettivo dei programmi di partenariato commerciale, come quello per l’AEO, consiste nel concedere agevolazioni agli operatori affidabili che dimostrano di rispettare le normative doganali e garantiscono la sicurezza della loro parte nella catena di approvvigionamento internazionale.
Il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale rafforza la sicurezza dell’intera catena di approvvigionamento, facilita gli scambi e consolida sul piano internazionale l’impostazione concordata nell’ambito del SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Risponde, inoltre, alle preoccupazioni del mondo imprenditoriale di evitare la proliferazione delle norme e di uniformare le procedure di sicurezza doganale.
L’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese, sottoscritto l’8 dicembre 2004, costituisce la base per le relazioni UE-Cina in materia doganale. A norma di tale accordo le rispettive autorità doganali si impegnano a sviluppare la cooperazione su tutte le questioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale. Le parti si impegnano, in particolare, a sviluppare attività intese ad agevolare gli scambi commerciali nel settore doganale tenendo conto del lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali.
Il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi (“AEO” per l’UE e “gestione classificata delle imprese” per la Cina) dovrebbe consentire all’Unione europea e alla Cina di concedere agevolazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e sono stati certificati nell’ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale.
Nella decisione in esame sono indicati i vantaggi derivanti dal riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi. Si legge, infatti:
“Ciascuna autorità doganale concede ai membri del programma vantaggi equivalenti conformemente al programma dell’altra autorità doganale.
I vantaggi comprendono, in particolare:
a) che si tenga favorevolmente conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall’altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;
b) che si tenga conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall’altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma;
c) che si tenga conto della qualifica di membro del programma autorizzato dall’altra autorità doganale per garantire un trattamento prioritario e accelerato, semplificare le formalità e velocizzare lo svincolo delle spedizioni in cui è coinvolto un membro del programma;
d) che ci si impegni a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i cargo prioritari in cui sono coinvolti membri del programma potrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali”.