Mercato dell’energia all’ingrosso: in vigore il regolamento attuativo degli obblighi di segnalazione
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 dicembre 2014 (L 363) è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1348 del 2014, emanato in attuazione del Regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, con il quale il legislatore ha cercato di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell’integrità dei mercati dell’elettricità e del gas e che i prezzi fissati sui mercati dell’energia all’ingrosso riflettano un’interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta.
Una sorveglianza efficace dei mercati dell’energia all’ingrosso richiede un monitoraggio regolare delle informazioni dettagliate relative ai contratti, compresi gli ordini di compravendita, nonché dei dati sulle capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale.
Pertanto, il Regolamento (UE) n. 1348/2014, in applicazione di quanto disposto dall’art. 8, paragafi 2 e 6, del Regolamento (UE) n. 1227/2011, ha stabilito le norme per la trasmissione dei dati all’Agenzia per la cooperazione dei regolatori energetici europei (Acer) e definito le informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all’ingrosso e ai dati fondamentali (ossia le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti).
Nel Regolamento sono inoltre indicati i canali per la segnalazione dei dati e i tempi e la periodicità della loro segnalazione.
In particolare, i contratti di seguito elencati devono essere segnalati all’Acer.
a) Per quanto riguarda i prodotti energetici all’ingrosso relativi alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell’Unione:
– contratti infragiornalieri per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale,
– contratti su base day-ahead per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale,
– contratti su base two days ahead per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale,
– contratti di fine settimana per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale,
– contratti del giorno successivo per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale,
– altri contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tempi di consegna superiori a due giorni,
– contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un’unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più,
– opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi all’energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell’Unione.
b) Per quanto riguarda i prodotti energetici all’ingrosso relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione:
– contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati a seguito di un’allocazione di capacità primaria esplicita da parte o a nome del TSO, che specifichino i diritti o gli obblighi di capacità fisica o finanziaria,
– contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati tra operatori di mercato su mercati secondari, precisando diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti,
– opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione.
Altri contratti, a meno che non siano conclusi sui mercati organizzati, devono essere segnalati solo su richiesta motivata di Acer e su base ad hoc: contratti infragruppo, contratti per la consegna fisica dell’elettricità prodotta da unità di produzione con capacità pari o inferiore a 10 MW, contratti per la fornitura fisica di gas prodotto da un solo impianto di produzione con capacità pari o inferiore a 20 MW, contratti di servizi di bilanciamento.
Le informazioni dettagliate relative ai contratti standard (“contratto relativo ad un prodotto energetico all’ingrosso ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia effettivamente luogo in tale mercato”) e agli ordini di compravendita, inclusi quelli relativi alle aste, dovranno essere segnalate “il più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto o all’emissione dell’ordine”.
I dati fondamentali (capacità e uso degli impianti, consumo e trasmissione, indisponibilità programmata e non programmata) sono segnalati, a nome degli operatori di mercato, da EntsoE per l’elettricità e da EntsoG per il gas mediante le rispettive piattaforme centrali per la trasparenza delle informazioni.
Il regolamento n. 1348/2014, in vigore dal 7 gennaio 2015, prevede l’avvio degli adempimenti relativi ai diversi obblighi di segnalazione in due fasi: la prima per i contratti sui mercati organizzati e i dati fondamentali dal 7 ottobre 2015, la seconda per gli altri contratti dal 7 aprile 2016.